La recente Riforma Organica della Giustizia ha introdotto la Giustizia Riparativa e la mediazione penale, come percorso complementare rispetto al sistema giudiziario penale tradizionalmente inteso, con il fine di renderlo più efficiente ed in grado di perseguire gli obiettivi costituzionalmente garantiti. Le norme, di carattere generale, sono applicabili a qualsiasi tipo di fattispecie di reato e si indirizzano anche a quella categoria di soggetti che operano in campo sanitario e che purtroppo entrano nel circuito penale.
La crescente insoddisfazione e sfiducia che il cittadino nutre nella gestione della “cosa pubblica” ha iniziato a colpire ogni attività lavorativa e professionale, in una ricerca forsennata di trovare un “colpevole” in ogni situazione triste e drammatica che la vita ci pone di fronte.
E così, anche in campo sanitario, è cresciuta una ostilità del cittadino verso l'Azienda Sanitaria che ha spesso portato l'operatore sanitario a vivere situazioni di stress non solo lavorative ma di gestione di rapporti sia con il paziente che con i loro familiari.
La domanda da porsi è se le situazioni conflittuali tra paziente e sanità, che possono sfociare in reclami, denunce e richieste di risarcimento danni, possano avere soltanto risposte formali di natura amministrativa e giuridica.
Il paziente o i suoi familiari pongono fine al loro dolore o sfiducia nel sistema sanitario con un semplice risarcimento economico? Può esserci in loro una richiesta non solo economica ma anche emotiva? L'operatore sanitario, soggetto a procedimento penale, riesce ad esprimere e far capire il suo stato d'animo, le sue sofferenze, le sue ragioni e (perchè no?) le sue frustrazioni per un intervento mal riuscito o per un decesso di un suo paziente? Il semplice pagamento di un risarcimento del danno o l'assoluzione può togliere al medico lo stress vissuto per essere stato accusato di non aver adempiuto correttamente la sua “missione” professionale? Ed il paziente trova una risposta concreta alle sue sofferenze dopo aver intrapreso una causa? La sua rabbia e la sua sofferenza riescono ad essere placate da una sentenza o somma di denaro? Una sentenza riesce a ricostruire quel rapporto “malato” tra sanità e cittadino?
Probabilmente il sistema giudiziario, come oggi è strutturato, non permette né all'operatore sanitario, né al paziente, né ai suoi familiari, né alla struttura di risolvere davvero il problema emotivo che una perdita e una sconfitta lavorativa possono suscitare.
In tale contesto, si inserisce proprio la Giustizia Riparativa che muove dall'assunto che il conflitto generato dal reato è qualcosa che riguarda solamente l’autore del fatto e la vittima, i quali attraverso un confronto dialogico e la mediazione possono sostituire la verità processuale con una verità ricostruita da loro stessi, attraverso una funzione di problem solving. Il fine principale del modello riparativo è aiutare la vittima a trovare una soluzione ai problemi posti dall’ipotesi di reato, mediante un processo di responsabilizzazione delle parti coinvolte. La "riparazione" ha dunque come presupposto una diversa concezione della pena.
La mediazione penale permette alle parti di sentirsi protagoniste del conflitto, essendo in grado di condividere gli stati d'animo provati, uscendo dalla “disumanizzazione” della risposta formale. Attraverso un percorso su base volontaria e con l'ausilio di due mediatori le parti trovano finalmente uno spazio da condividere con empatia ed assertività. Non si tratta di un ascolto unidirezionale, di uno sfogo unilaterale, per denunciare la malasanità o le intemperanze di un paziente, ma di un confronto che permette a ciascuno di far ascoltare le sue ragioni, riconoscendo e rispettando l'aspetto umano di tutti i protagonisti. La mediazione non è uno sportello di ascolto per denunce di fatti di malasanità, ma un luogo di ascolto vicendevole tra s anitario e paziente, dove magari alla domanda “avresti operato in quel modo anche se su quel lettino ci fossi stato tu o tuo figlio?” è data la possibilità di rispondere “si” e di spiegarne le motivazioni, non da un punto di vista scientifico ma umano ed emotivo.
Attraverso questo percorso, la cui relazione del mediatore, priva di riconoscimenti di responsabilità, viene inviata al Giudice penale procedente,permette alle parti di appropriarsi del processo, potendo con le loro decisioni avere un peso sullo stesso, attraverso la remissione di querela o l’ applicazione di benefici di legge.
2. Tipologie di reato
La tematica della responsabilità medica fa emergere la centralità del delicato rapporto tra l’esercizio del diritto alla salute da parte del cittadino e l’espressione della professione medico-sanitaria in tutti i suoi aspetti, dal lavoro in autonomia o in equipe e dall’insorgenza di una determinata patologia all’interno di un sistema composito ove il paziente è destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, terapeutiche, preventive, ospedaliere, chirurgiche…) svolte da medici e personale sanitario.
Quindi la casistica degli interventi medico-sanitari è ampia tanto che, qualora gli effetti non siano quelli sperati, sovente vengono attribuiti ai sanitari responsabilità penale o civile per l’aggravamento della situazione del paziente o per la sua morte.
Con gli interventi legislativi del D.L. n. 158/2012 convertito in L. n. 189/2012 (cd. legge Balduzzi) e la L. n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) si esalta la relazione tra medico e paziente concentrata sull’importanza della volontà e autonomia di quest’ultimo nel diritto all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche (corretto assolvimento degli obblighi informativi - cd consenso informato).
All’interno di questo quadro emerge la necessità di conoscere i concetti di colpa e di nesso di causalità, gli elementi costitutivi dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose in ambito sanitario e la coseguente giurisprudenza consolidata.
3. Scopi e finalità della mediazione
La particolarità della giustizia riparativa si fonda sul recupero del senso di responsabilità per quanto accaduto. Il modello riparativo pone la vittima e l'autore del fatto in una posizione più attiva, affidando a loro la ricerca del modo migliore di risoluzione del conflitto con un accordo che sia soddisfacente per gli interessi di entrambi.
Il modello riparativo consente alle parti di riappropriarsi del conflitto, mediante lo sviluppo di programmi di mediazione tra vittima e autore del fatto volti a cercare, mediante un confronto tra i due mediati, un accordo di riparazione che può essere anche materiale, ma che soprattutto si fonda sull’aspetto umano. Attraverso l'apertura di nuovi canali di comunicazione per il tramite del mediatore, si offre alla vittima un ruolo attivo e contemporaneamente permette all'autore del fatto di spiegare e spiegarsi, nel caso, riconoscere la propria responsabilità nonché gli effetti del proprio comportamento illecito così da evitargli, se possibile, l'ingresso nel circuito penale.