La Mediazione Penale, alla luce della Riforma Cartabia (L.134/2021), si pone quale Istituto, all'interno della Giustizia Riparativa, che promuove la riconciliazione tra autori del reato, vittime e società, in cui le Parti coinvolte hanno l'opportunità di conoscersi e confrontarsi, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio ed espiare una pena. Il Webinair si propone il fine di illustrare agli Avvocati l’ambito di applicazione e di operatività del predetto Istituto, fornendo le conoscenze adeguate per il miglior utilizzo dello stesso nella difesa dei propri Assistiti, qualunque sia il loro ruolo di Parte processuale. La Mediazione Penale si pone, infatti, l'obiettivo di promuovere una maggiore responsabilizzazione del reo, che la sanzione penale non riesce a garantire e , nel contempo, ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria, cercando di alleviare, per quanto possibile, le sofferenze psicologiche ed emotive inflitte alla vittima di reato. Verranno quindi analizzati i diritti ed i doveri delle Parti processuali che intendono adire al predetto Istituto, descritte le modalità di svolgimento degli incontri di Mediazione, gli eventuali benefici nell'iter processuale, le conseguenze degli esiti dell’avvio della procedura, che, non presuppongono un riconoscimento di colpevolezza. Il primo incontro si soffermerà sugli aspetti fondamentali dell’Istituto di Mediazione, che sono: la volontarietà, la confidenzialità, la riservatezza ed il non giudizio. Verranno, quindi, approfonditi temi di rilevante importanza per l’Avvocato che si trova a consigliare ed informare il proprio Assistito sulle finalità generali della Mediazione e sul valore che la stessa intende perseguire. E'opportuno sapere che: -le dichiarazioni delle Parti rese in Mediazione sono inutilizzabili nel giudizio (art.29 D.LGS 274/2000). -Tutte le Parti coinvolte ed interessate hanno diritto a poter accedere gratuitamente all’istituto di Mediazione.
La Mediazione avviene fuori delle Aule Giudiziarie, non ha la finalità di accertare le verità dei fatti e non dà giudizi nel merito della questione. Allo stato dei fatti, la Mediazione è applicabile a qualsiasi tipo di reato perché agisce a latere del procedimento penale ordinario. L’avvio del procedimento di Mediazione può essere dato dall’Autorità Giudiziaria, dai Servizi previsti nell’art. 6 del D.P.R. n. 448/1988 nello svolgimento delle funzioni di assistenza, ma è consentito l’accesso diretto anche da parte del reo e della vittima. Durante il secondo incontro, ci si soffermerà sull’ambito di applicazione dell’Istituto della Mediazione nelle varie fasi del procedimento penale e quindi sulle relative implicazioni nello stesso. Nel procedimento Penale Minorile è applicabile durante le indagini preliminari, ex art. 9 D.P.R. n.448/1988; durante l’udienza preliminare/dibattimento, ex artt. 28 e 29 D.P.R. n. 448/1988; nell’applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall’art.32, 2° comma D.P.R. n. 448/1988 o in fase di esecuzione penale, o nello stesso ambito di applicazione dele misure alternative alla detenzione previste dalla L. n. 354/1975; nelle misure rieducativo-amministrative di cui agli artt. 25 e 26 del R.D. 1404/1934 e nell’ambito di applicazione di tutti quei reati perseguibili a querela ex art. 564 c.p.p.. Nel procedimento Penale per soggetti adulti, l’Istituto della Mediazione è applicabile nei processi che si celebrano davanti al Giudice di Pace Penale ex art. 29, 4 °comma D.Lgs. n. 274/2000; in relazione all’Istituto della messa alla prova, ex art. 168 bis c.p., dalla Legge n 67/2014; nonché nella fase di esecuzione della pena nell’ambito di applicazione di tutti quei reati perseguibili a querela ex art. 564 c.p.p..Infine verrà fatto un breve cenno sulle modalità di accedere all’Istituto della Mediazione con vittima aspecifica.
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